Nel 2025 l’ABF ha ricevuto circa 13.500 ricorsi. Le contestazioni sugli utilizzi fraudolenti degli strumenti di pagamento, legate soprattutto a phishing, spoofing, smishing e vishing, hanno rappresentato il 37 per cento del totale.

I dati essenziali

Le controversie sui conti correnti hanno rappresentato il 15 per cento dei ricorsi e quelle sulla cessione del quinto il 19 per cento. Nel 56 per cento dei casi l’esito è stato sostanzialmente favorevole al ricorrente, comprendendo gli accordi raggiunti prima della decisione.

Gli importi restituiti hanno raggiunto quasi otto milioni di euro e il tempo medio di decisione è stato di 107 giorni, al netto delle sospensioni.

Reclamo e ricorso

Prima del ricorso occorre normalmente presentare un reclamo scritto all’intermediario, descrivendo operazione, ragioni della contestazione e risultato richiesto.

L’ABF decide sulla base della normativa e dei documenti. Le decisioni non equivalgono a sentenze, ma la Banca d’Italia segnala un elevato tasso di rispetto.

Le prove utili nelle frodi

  • estratto conto e dettagli dell’operazione;
  • messaggi, e-mail e schermate ricevute;
  • orari delle comunicazioni e richieste di blocco;
  • denuncia, quando disponibile;
  • reclamo, risposta e condizioni contrattuali.

Strumenti diversi

L’esposto alla Banca d’Italia segnala comportamenti ritenuti irregolari ma non decide la singola pretesa. ABF, esposto e giudizio hanno funzioni diverse e vanno scelti in base a prove, termini e obiettivi.

La rapidità nella raccolta delle prove e nella contestazione dell’operazione è decisiva. Reclamo, ABF, esposto e causa giudiziaria non sono strumenti intercambiabili.

Avvertenza

Il contributo ha finalità esclusivamente informative, si riferisce alla normativa indicata e non costituisce consulenza né parere legale. La disciplina applicabile e le fonti devono essere verificate rispetto al caso concreto e al momento della consultazione.