L’uso aziendale dell’intelligenza artificiale non riguarda soltanto l’acquisto di software. L’art. 4 del Regolamento (UE) 2024/1689 richiede ai fornitori e ai soggetti che impiegano sistemi di IA di adottare misure per sviluppare competenze adeguate nelle persone che li utilizzano per loro conto.
Un obbligo calibrato sul contesto
L’AI Act non impone un corso identico per ogni organizzazione. Le misure devono considerare conoscenze tecniche, esperienza, istruzione e formazione delle persone coinvolte, oltre al contesto d’uso e ai soggetti sui quali il sistema può produrre effetti.
Un assistente generativo usato per bozze interne presenta rischi diversi da un algoritmo impiegato per selezionare candidati, valutare lavoratori, concedere credito o trattare dati sanitari.
Che cosa dovrebbe comprendere la formazione
- finalità, limiti e condizioni d’uso degli strumenti autorizzati;
- rischio di risultati inesatti, incompleti o discriminatori;
- regole per dati personali, riservati o coperti da segreto;
- verifica umana degli output prima del loro utilizzo;
- procedure per segnalare errori, incidenti o impieghi non conformi.
Formazione e regole interne
L’alfabetizzazione non sostituisce la mappatura degli strumenti e dei flussi informativi. Occorre definire chi autorizza i sistemi, quali dati possono essere trattati, quali controlli precedono una decisione e come viene conservata la documentazione.
Policy, istruzioni operative e formazione devono essere aggiornate quando cambiano strumenti, finalità o rischi.
Documentare il percorso
Non è prescritto un modello unico di attestazione. È tuttavia opportuno conservare evidenza della valutazione svolta, dei destinatari, dei contenuti formativi e degli aggiornamenti successivi.
In sintesi
L’alfabetizzazione sull’IA deve essere proporzionata agli strumenti realmente usati, ai compiti delle persone e agli effetti degli output. Il primo passo è una mappatura concreta degli usi aziendali.
Il contributo ha finalità esclusivamente informative, si riferisce alla normativa indicata e non costituisce consulenza né parere legale. La disciplina applicabile e le fonti devono essere verificate rispetto al caso concreto e al momento della consultazione.