Bollette con importi non dovuti, servizi mai richiesti, ritardi nell’attivazione, guasti prolungati, sospensioni della linea e problemi nella portabilità del numero possono essere affrontati attraverso una procedura specifica. Per molte controversie relative a telefonia e accesso a internet, prima di rivolgersi al giudice occorre esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione. ConciliaWeb è la piattaforma telematica utilizzata dall’AGCOM e dai Co.Re.Com. per gestire il tentativo di conciliazione, le richieste urgenti di riattivazione e, in caso di mancato accordo, la successiva definizione della controversia.

Quali controversie possono essere trattate

Il Regolamento AGCOM comprende le controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche relative al mancato rispetto delle norme sui diritti degli utenti, delle delibere dell’Autorità, delle condizioni contrattuali e delle carte dei servizi. Possono utilizzare la procedura sia le persone fisiche sia le persone giuridiche, comprese quindi le imprese titolari di utenze affari.

Rientrano normalmente nella procedura le contestazioni riguardanti fatture anomale, addebiti non dovuti, attivazioni o disattivazioni non richieste, ritardi nell’attivazione o nel trasloco, interruzioni e malfunzionamenti, sospensioni ingiustificate, ritardi nella migrazione o nella portabilità, perdita del numero, fatturazione successiva al recesso, mancata restituzione del credito residuo e ritardata risposta ai reclami.

Sono escluse, tra le altre, le controversie che riguardano soltanto il recupero di crediti per prestazioni non contestate e quelle attinenti esclusivamente a profili tributari o alla tutela della privacy. La procedura non sostituisce inoltre il giudizio per ottenere il risarcimento di un eventuale danno ulteriore.

Il reclamo scritto: il passaggio da non trascurare

Prima di presentare l’istanza è opportuno inviare all’operatore un reclamo tracciabile, utilizzando i recapiti e i canali indicati nel contratto e nella carta dei servizi. Nel reclamo devono essere identificati l’intestatario e l’utenza, descritti in ordine cronologico il problema e le segnalazioni già effettuate e formulate richieste precise: ripristino del servizio, storno, rimborso, rettifica della fattura o pagamento degli indennizzi.

La prova della segnalazione è decisiva. Per il malfunzionamento dovuto al ritardo nella riparazione del guasto, il Regolamento collega l’indennizzo al periodo compreso tra il reclamo e l’effettivo ripristino. Più in generale, gli indennizzi regolamentari sono esclusi se il disservizio non viene segnalato entro tre mesi da quando l’utente ne ha avuto conoscenza o avrebbe potuto averne conoscenza con l’ordinaria diligenza; resta salvo il diritto al rimborso delle somme indebitamente pagate.

  • conservare ricevute di PEC o raccomandata, numero del ticket e risposta dell’operatore;
  • allegare contratto, fatture, schermate dell’area clienti e comunicazioni ricevute;
  • indicare le date di inizio e fine del disservizio e i servizi coinvolti;
  • evitare richieste generiche e quantificare, quando possibile, storni, rimborsi e indennizzi.

Come si presenta l’istanza su ConciliaWeb

L’utente accede alla piattaforma ConciliaWeb con identità digitale e compila l’istanza nei confronti dell’operatore interessato. La domanda deve contenere i dati dell’utenza, la ricostruzione dei fatti, le richieste e i documenti disponibili. È possibile partecipare personalmente oppure tramite un soggetto delegato; il Regolamento qualifica come soggetti accreditati, tra gli altri, le associazioni dei consumatori, gli enti esponenziali, gli avvocati e i dottori commercialisti ed esperti contabili registrati sulla piattaforma.

La procedura davanti al Co.Re.Com. competente è gratuita. Dopo i controlli di ammissibilità, la piattaforma consente lo scambio delle comunicazioni e, secondo il percorso applicabile, l’interlocuzione tra le parti o lo svolgimento dell’udienza a distanza. Il conciliatore è imparziale e può formulare proposte non vincolanti, ma non decide la controversia: l’accordo nasce soltanto dal consenso dell’utente e dell’operatore.

L’istanza deve essere completa ma leggibile. Una cronologia essenziale, accompagnata dai documenti numerati e da richieste distinte, consente di separare ciò che deve essere stornato o restituito da quanto viene richiesto a titolo di indennizzo.

Il tentativo obbligatorio e il termine di trenta giorni

Per le controversie comprese nel Regolamento, l’azione giudiziaria è improcedibile finché non sia stato esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione. La condizione si considera comunque avverata trascorsi trenta giorni dalla presentazione dell’istanza. Fino alla scadenza di questo termine restano sospesi i termini per agire in giudizio.

Il decorso dei trenta giorni non chiude necessariamente la procedura amministrativa: consente però alla parte di rivolgersi al giudice anche se il tentativo non è ancora terminato. Se si raggiunge un accordo, il verbale sottoscritto costituisce titolo esecutivo. Se l’accordo non viene raggiunto, viene redatto un verbale di mancata conciliazione e l’utente può valutare la definizione davanti all’Autorità o al Co.Re.Com. competente, oppure l’azione giudiziaria.

Quando serve un provvedimento temporaneo

Se durante la controversia la linea è sospesa o il servizio è interrotto, l’utente può chiedere tramite ConciliaWeb l’adozione di un provvedimento temporaneo diretto a garantire la continuità del servizio o a far cessare forme di abuso o di scorretto funzionamento. La richiesta urgente non sostituisce l’istanza di conciliazione e deve descrivere il pregiudizio attuale, indicando il servizio da riattivare e allegando i documenti utili.

Il provvedimento temporaneo tutela la continuità del servizio; non anticipa la decisione definitiva su rimborsi, indennizzi o responsabilità. L’operatore può essere invitato a fornire osservazioni e documenti e, quando ne ricorrono i presupposti, ricevere l’ordine di adottare le misure necessarie.

Che cosa si può ottenere in conciliazione

L’accordo può regolare sia gli aspetti economici sia quelli tecnici e amministrativi del rapporto. Le parti possono concordare lo storno delle fatture non pagate, il rimborso delle somme già corrisposte, il riconoscimento di una somma a titolo di indennizzo, la riattivazione della linea, il completamento della portabilità, la cessazione degli addebiti, la chiusura del contratto o la rettifica della posizione contabile.

In conciliazione le parti sono libere di determinare il contenuto dell’accordo. Gli importi previsti dal Regolamento sugli indennizzi costituiscono invece i parametri applicabili nella successiva fase di definizione. È quindi importante non confondere una proposta transattiva con la liquidazione autoritativa degli indennizzi regolamentari.

Se non c’è accordo: la definizione della controversia

Dopo il fallimento del tentativo, l’utente può presentare l’istanza di definizione nei termini e con le modalità previste dal Regolamento. In questa fase l’Autorità o il Co.Re.Com. delegato svolge l’istruttoria, valuta le allegazioni delle parti e adotta un provvedimento vincolante.

Con il provvedimento di definizione possono essere disposti la cessazione della condotta lesiva, il rimborso di somme non dovute, lo storno degli addebiti e il pagamento degli indennizzi previsti dal contratto, dalle carte dei servizi o dal Regolamento AGCOM. Non può invece essere liquidato il risarcimento del maggior danno, che resta di competenza del giudice ordinario.

La domanda deve indicare distintamente ogni disservizio e il relativo periodo. Non basta chiedere in modo indifferenziato un risarcimento: occorre collegare ciascuna richiesta ai documenti e alla specifica fattispecie regolamentare.

Rimborso, storno, indennizzo e risarcimento

Il rimborso restituisce una somma già pagata ma non dovuta. Lo storno elimina un importo fatturato e non ancora pagato. L’indennizzo compensa un disservizio secondo parametri predeterminati, senza richiedere la prova analitica di un danno patrimoniale della stessa entità. Il risarcimento riguarda invece il danno ulteriore effettivamente subito e richiede l’allegazione e la prova dei relativi presupposti davanti al giudice.

Le quattro voci possono avere funzioni diverse e, quando ne ricorrono i presupposti, lo storno o il rimborso degli addebiti possono affiancarsi all’indennizzo. Non è però possibile applicare automaticamente più indennizzi alla stessa identica conseguenza senza verificare la disciplina del cumulo e l’autonomia dei disservizi contestati.

Gli importi principali degli indennizzi AGCOM

Gli importi che seguono derivano dal Regolamento in materia di indennizzi, come sostituito dalla delibera n. 347/18/CONS. Il calcolo richiede sempre la verifica dell’imputabilità all’operatore, del periodo indennizzabile, della natura del servizio, dell’eventuale utenza affari e delle maggiorazioni o dei limiti applicabili.

  • ritardo nell’attivazione o nel trasloco: € 7,50 per ogni giorno e per ciascun servizio non accessorio; se nel cambio di operatore il servizio continua a funzionare, l’importo è ridotto a un quinto;
  • sospensione o cessazione amministrativa senza presupposti o senza preavviso: € 7,50 per ogni giorno e per ciascun servizio non accessorio;
  • completa interruzione tecnica imputabile all’operatore: € 6 per ogni giorno e per ciascun servizio non accessorio;
  • erogazione irregolare o discontinua, o mancato rispetto degli standard qualitativi della carta dei servizi: € 3 per ogni giorno e per ciascun servizio non accessorio;
  • omessa o ritardata portabilità del numero: € 5 per ogni giorno; per le utenze mobili l’importo è ridotto alla metà;
  • attivazione o disattivazione non richiesta della carrier selection o carrier pre-selection: € 2,50 per ogni giorno, oltre allo storno e al rimborso degli eventuali oneri aggiuntivi;
  • servizi principali non richiesti: € 5 per ogni giorno; servizi accessori o profili tariffari non richiesti: € 2,50 per ogni giorno, oltre allo storno o al ricalcolo degli addebiti;
  • perdita della numerazione imputabile all’operatore: € 100 per ogni anno di precedente utilizzo, fino a € 1.500;
  • omessa o ritardata risposta al reclamo: € 2,50 per ogni giorno di ritardo, fino a € 300, in misura unitaria per reclami riferibili al medesimo disservizio.

Utenze affari, banda ultra-larga e servizi accessori

Il Regolamento prevede regole particolari che possono modificare il risultato del calcolo. Per i servizi forniti su reti a banda ultra-larga, alcuni indennizzi relativi all’attivazione, alla sospensione e al malfunzionamento sono maggiorati nelle misure stabilite dall’art. 13. Per le utenze affari gli importi e i limiti sono, nelle fattispecie indicate dal medesimo articolo, applicati in misura doppia.

Per i servizi accessori si applicano importi e massimali specifici. Prima di moltiplicare l’importo giornaliero è quindi necessario qualificare correttamente il servizio interessato e controllare se il disservizio abbia inciso su voce, dati, servizi aggiuntivi o più prestazioni autonome.

Quando gli indennizzi sono automatici

Il Regolamento qualifica come automatici gli indennizzi per il ritardo nell’attivazione del servizio e per la sospensione o cessazione amministrativa illegittima, nelle fattispecie previste dagli artt. 4, comma 1, e 5, comma 1. L’accredito deve avvenire nella prima fattura utile decorsi quarantacinque giorni dalla segnalazione del disservizio o dalla sua risoluzione, se successiva.

Per le utenze prepagate sono previste modalità specifiche di accredito; in caso di cessazione del rapporto o, in determinate condizioni, su richiesta dell’utente, il pagamento può avvenire mediante assegno o bonifico. L’automatismo non esonera comunque l’utente dal segnalare tempestivamente il problema e dal conservare la prova della segnalazione.

Un metodo pratico per preparare la domanda

Una domanda efficace può essere costruita in quattro passaggi: cronologia, documenti, qualificazione giuridica e quantificazione. Per ogni episodio occorre indicare la data iniziale, la data finale o la persistenza del problema, il reclamo collegato e la risposta ricevuta. Le richieste devono poi essere separate tra storno, rimborso, adempimento tecnico e indennizzo.

  • predisporre una tabella delle fatture contestate con numero, data, importo e motivo;
  • creare una cronologia delle segnalazioni e dei ticket;
  • indicare per ogni indennizzo la norma, i giorni richiesti e il calcolo;
  • specificare se l’utenza è privata o affari e quali servizi sono stati coinvolti;
  • allegare soltanto documenti pertinenti, leggibili e ordinati;
  • formulare separatamente l’eventuale riserva di chiedere in giudizio il maggior danno.

Quando può essere utile l’assistenza legale

L’assistenza di un avvocato non è obbligatoria e la piattaforma è utilizzabile direttamente dall’utente. Può essere utile quando la controversia coinvolge più operatori, presenta importi elevati, richiede la ricostruzione di procedure di migrazione complesse, riguarda un’utenza aziendale o si collega a un danno ulteriore da far valere davanti al giudice.

L’attività professionale può concentrarsi sulla selezione dei documenti, sulla corretta qualificazione dei disservizi, sul calcolo degli indennizzi e sulla valutazione della proposta conciliativa rispetto alle alternative disponibili. Ogni controversia deve comunque essere esaminata sulla base del contratto, della carta dei servizi e della disciplina vigente al momento dei fatti.

La tutela efficace comincia con un reclamo tempestivo, preciso e dimostrabile. ConciliaWeb consente di tentare gratuitamente un accordo e, se necessario, di chiedere un provvedimento temporaneo o la definizione della controversia. Storno e rimborso eliminano o restituiscono somme non dovute; gli indennizzi compensano i disservizi secondo il Regolamento AGCOM; l’eventuale maggior danno resta riservato al giudice ordinario.

Avvertenza

Il contributo ha finalità esclusivamente informative, si riferisce alla normativa indicata e non costituisce consulenza né parere legale. La disciplina applicabile e le fonti devono essere verificate rispetto al caso concreto e al momento della consultazione.