La richiesta di risarcimento avvia la procedura nei confronti dell’impresa assicuratrice. Una comunicazione incompleta può determinare una richiesta di integrazione e incidere sui tempi: è quindi utile raccogliere fin dall’inizio i dati del sinistro e la documentazione disponibile.
Le informazioni essenziali
Per i danni alle cose la richiesta deve indicare gli aventi diritto, il luogo e i giorni nei quali i beni danneggiati sono disponibili per l’accertamento. Quando vi sono danni alla persona occorrono anche i dati necessari alla valutazione del danno, inclusa la documentazione medica prevista dalla disciplina applicabile.
I termini dell’offerta
L’art. 148 del Codice delle assicurazioni prevede, in presenza di una richiesta completa, termini diversi per la comunicazione dell’offerta o dei motivi per i quali non viene formulata: sessanta giorni per i danni alle cose e novanta giorni per i danni alla persona. Per i soli danni alle cose, il termine è ridotto a trenta giorni quando il modulo di denuncia è sottoscritto da entrambi i conducenti coinvolti.
Documentare il sinistro
- modulo di constatazione amichevole, se compilato;
- fotografie dei veicoli, dei luoghi e dei danni;
- dati dei conducenti, dei veicoli, delle compagnie e dei testimoni;
- verbale o riferimenti dell’autorità intervenuta;
- preventivi, fatture e documentazione medica, secondo il tipo di danno.
Quando serve una verifica specifica
La procedura cambia in base alla dinamica, al numero dei veicoli, alla presenza di lesioni, all’identificazione e assicurazione del responsabile e all’eventuale applicabilità del risarcimento diretto. Prima di intraprendere un’azione occorre quindi individuare correttamente il destinatario della richiesta e il procedimento applicabile.
In sintesi
Tempestività e completezza della documentazione aiutano a rendere più chiara la ricostruzione del fatto e la quantificazione del danno. Ogni pratica va tuttavia valutata sulla base delle sue circostanze concrete.
Il contributo ha finalità esclusivamente informative, si riferisce alla normativa indicata e non costituisce consulenza né parere legale. La disciplina applicabile e le fonti devono essere verificate rispetto al caso concreto e al momento della consultazione.