La sospensione delle lavorazioni non rende automaticamente inattuale il Piano di sicurezza e coordinamento. Con la sentenza n. 28466/2026, la Terza Sezione penale della Corte di cassazione ha affermato che il coordinatore per l’esecuzione è chiamato a vigilare sul cantiere anche nella sua dimensione statica e a verificare i rischi che possono derivare proprio dall’interruzione dei lavori.
Il caso esaminato dalla Corte
Il giudizio riguardava la condanna del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione di un cantiere edile, al quale era stata contestata l’omessa revisione del PSC rispetto all’evoluzione del cantiere. Il professionista, subentrato a un precedente coordinatore, sosteneva che l’obbligo di aggiornamento non potesse operare perché il cantiere era sospeso, chiuso e, secondo la prospettazione difensiva, sottoposto a sequestro.
La Cassazione ha respinto il ricorso. Nell’esaminare l’art. 92 del D.Lgs. 81/2008, la Corte ha escluso che i compiti del coordinatore per l’esecuzione siano circoscritti alla sola gestione dei rischi interferenziali durante lo svolgimento delle lavorazioni.
La dimensione statica del cantiere
Il PSC si riferisce al cantiere nel suo complesso, non soltanto alle attività materialmente in corso. Anche in assenza di lavorazioni, l’area mantiene una consistenza fisica e organizzativa e può conservare fonti di pericolo. Da qui l’obbligo del coordinatore di considerare anche la dimensione statica del cantiere e il possibile accesso di soggetti estranei.
La sospensione costituisce, essa stessa, una modifica della situazione da valutare. Secondo la Corte, l’obbligo di adeguare il PSC all’evoluzione dei lavori e alle modifiche intervenute non viene meno soltanto perché l’attività è stata interrotta.
I rischi propri della sospensione
La sentenza individua alcuni esempi concreti che devono orientare la verifica del coordinatore durante l’inattività del cantiere:
- degrado delle opere provvisionali, instabilità di ponteggi, scavi non protetti o recinzioni danneggiate;
- intrusione di terzi o animali e conseguente necessità di impedire accessi non autorizzati;
- effetti degli agenti atmosferici, inclusi i rischi di allagamento, crollo o dispersione di materiali per vento o pioggia;
- necessità di programmare le manutenzioni durante il periodo di fermo;
- presenza di attrezzature potenzialmente pericolose, come una gru, da considerare nel PSC aggiornato.
Alta vigilanza e controllo delle lavorazioni
La decisione non sovrappone il ruolo del coordinatore a quello delle figure incaricate del controllo puntuale delle singole attività. Resta ferma la distinzione tra l’alta vigilanza affidata al coordinatore e la vigilanza operativa demandata, secondo le rispettive attribuzioni, agli altri soggetti del sistema prevenzionistico.
Il punto affermato dalla Corte è diverso: l’assenza temporanea di lavorazioni non fa cessare, di per sé, gli obblighi connessi alla configurazione generale del cantiere, all’aggiornamento del PSC e ai rischi che continuano a esistere durante la sospensione.
Indicazioni operative per committenti, imprese e professionisti
Quando un cantiere viene sospeso, è opportuno che la nuova situazione sia oggetto di una valutazione specifica e documentata. Il PSC deve essere esaminato alla luce delle condizioni reali dell’area, della durata prevedibile dell’interruzione, delle opere e delle attrezzature presenti e delle modalità di accesso.
- verificare periodicamente le condizioni dell’area e delle opere provvisionali;
- individuare i rischi che permangono o che nascono dall’inattività;
- aggiornare il PSC quando la situazione concreta lo richiede;
- definire misure per accessi, recinzioni, manutenzioni, materiali e attrezzature;
- conservare traccia delle verifiche, delle valutazioni e delle misure adottate.
Gli estremi della pronuncia
La sentenza n. 28466/2026 è stata pronunciata dalla Terza Sezione penale all’udienza del 2 aprile 2026. La scheda istituzionale della Corte indica il deposito al 31 luglio 2026; nel documento integrale compare anche l’indicazione «Roma, lì 27/07/2026».
In sintesi
Un cantiere fermo non è necessariamente un cantiere privo di rischi. La sospensione richiede di verificare se l’assetto dell’area, le opere provvisionali, le attrezzature e le condizioni ambientali impongano l’aggiornamento del PSC e l’adozione di misure specifiche, da valutare e documentare nel caso concreto.
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