In sintesi

Le Sezioni Unite chiariscono quando il costo del CTP nominato nel processo rientra nelle spese di lite e come si distingue dalla perizia stragiudiziale quale danno emergente.

L’ordinanza delle Sezioni Unite 18 agosto 2026, n. 24699, chiarisce il regime del compenso del consulente tecnico di parte nominato nel processo. Il relativo costo, se riferibile all’attività difensiva tecnica svolta nel giudizio, è una spesa processuale ai sensi dell’art. 91, comma 1, c.p.c.: il giudice deve regolarla anche d’ufficio e la parte vittoriosa non deve dimostrare di averla già pagata. Il conferimento dell’incarico fa presumere, in ragione dell’onerosità del mandato, l’assunzione dell’obbligazione remuneratoria; resta salva la prova contraria della gratuità o dell’estinzione del debito. La pronuncia non trasferisce però tale soluzione alla consulenza stragiudiziale, che conserva natura di danno emergente e richiede domanda, allegazione e prova secondo le regole ordinarie. L’articolo ricostruisce il contrasto superato, il potere di liquidazione del giudice, il ruolo della documentazione e le ricadute applicative, offrendo una griglia operativa per distinguere con precisione attività processuale, attività extraprocessuale e incarichi tecnici a funzione mista.

Introduzione e rilevanza della decisione

La decisione esaminata è Corte di cassazione, Sezioni Unite civili, ordinanza 18 agosto 2026, n. 24699.

La consulenza tecnica di parte è, nel processo civile, uno strumento di difesa tecnica. Il CTP non sostituisce il giudice né l’eventuale consulente tecnico d’ufficio: assiste la parte nell’interpretazione di dati specialistici, prende parte alle operazioni peritali, formula osservazioni, individua errori metodologici e offre al difensore elementi tecnici da tradurre in allegazioni e argomentazioni. La sua attività si colloca dunque, quando l’incarico è conferito per il giudizio, nel perimetro dell’esercizio del diritto di difesa e della dialettica processuale.

Cass. civ., Sez. Un., ord. 18 agosto 2026, n. 24699, risolve un contrasto relativo al presupposto della rifusione del compenso del CTP. La regola affermata è lineare: le spese sostenute o da sostenere per il consulente tecnico di parte nominato nel processo costituiscono spese processuali ai sensi dell’art. 91, comma 1, c.p.c.; la loro regolazione è officiosa, non presuppone una domanda specifica né la dimostrazione dell’avvenuto pagamento. È sufficiente che la parte abbia assunto l’obbligazione verso il professionista, obbligazione che il conferimento dell’incarico consente di presumere de facto, alla luce della presunzione di onerosità del mandato stabilita dall’art. 1709 c.c.

Il principio non comporta automatismi. Il costo deve essere causalmente collegato alla difesa nel processo, non superfluo né eccessivo; la controparte può dimostrare che la prestazione è gratuita o che il debito è estinto. Soprattutto, la soluzione non riguarda indistintamente ogni apporto tecnico: la perizia svolta fuori dal processo è, di regola, una voce di danno emergente ex art. 1223 c.c., soggetta a una diversa struttura di domanda e prova.

La vicenda processuale

La controversia traeva origine da una domanda risarcitoria per danni da esondazioni. Ai danneggiati era stato attribuito un concorso colposo. Nel regolamento delle spese non veniva riconosciuto il costo del consulente tecnico di parte per difetto della prova dell’avvenuto pagamento. L’impugnazione sul punto veniva rigettata dal Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche. Seguiva ricorso per cassazione, la cui trattazione ha condotto all’intervento nomofilattico delle Sezioni Unite. La ricostruzione essenziale della vicenda è rilevante perché isola il quesito: se, per ottenere la rifusione del compenso del CTP processuale, sia indispensabile provare l’esborso già eseguito.

Il contrasto giurisprudenziale

Le Sezioni Unite qualificano il contrasto come emerso anche inconsapevolmente. Un primo indirizzo subordinava la rifusione alla prova dell’esborso, assimilando il compenso del CTP alle spese vive. In tale linea si collocano Cass. civ., sez. III, 6 luglio 2022, n. 21402; Cass. civ., sez. I, 7 febbraio 2006, n. 2605; Cass. civ., sez. lav., 12 dicembre 1985, n. 6283. Un diverso orientamento reputava invece sufficiente che la parte avesse assunto l’obbligazione verso il tecnico: Cass. civ., sez. III, ord. 2 marzo 2026, n. 4600; Cass. civ., sez. I, 25 marzo 2003, n. 4357; Cass. civ., sez. lav., 29 giugno 1985, n. 3897; Cass. civ., sez. lav., 19 ottobre 1977, n. 4475.

La composizione del contrasto muove dalla qualificazione della voce. L’assimilazione alle spese vive è impropria: il compenso professionale non è un’anticipazione materiale che possa esistere soltanto dopo un pagamento, ma il corrispettivo di un’attività resa nell’ambito della difesa. Né Cass. n. 2605/2006 è trasponibile senza cautele, poiché quella decisione riguardava una condanna a eventuali spese future rimessa all’arbitrio del professionista. È diversa l’ipotesi dell’incarico processuale già conferito e dell’attività individuabile, per la quale sussiste un rapporto obbligatorio, ancorché il compenso non sia stato ancora saldato o preventivamente quantificato.

La qualificazione delle spese del consulente tecnico di parte

La consulenza tecnica di parte non è prova in senso proprio né delega dell’attività difensiva a un soggetto esterno. Essa integra un’allegazione difensiva a contenuto tecnico: opera sul materiale probatorio e sulle questioni specialistiche, consentendo alla parte di partecipare consapevolmente alle operazioni di CTU e di contraddire le conclusioni avversarie. La sua utilità deve essere apprezzata alla luce dell’oggetto concreto della lite, della complessità tecnica e dell’attività effettivamente espletata.

Spese processuali e regolazione officiosa

L’art. 91, comma 1, c.p.c. impone al giudice di condannare il soccombente al rimborso delle spese e di liquidarle. Per il CTP nominato nel processo, la pronuncia n. 24699/2026 riconduce il costo a questa disciplina: non è necessaria una domanda risarcitoria autonoma, perché la regolazione delle spese segue il giudizio e deve essere compiuta d’ufficio. La parte resta naturalmente tenuta a rendere intellegibile la voce, a metterla in condizione di essere verificata e a non sottrarla al contraddittorio; ma il fondamento della condanna non è un fatto illecito generatore di danno, bensì la soccombenza, letta anche secondo il criterio di causalità delle spese.

La precisazione è decisiva. La soccombenza non converte in rimborsabile qualsiasi spesa unilateralmente scelta. Il giudice conserva il potere-dovere di verificare il nesso tra attività tecnica e processo, l’effettività dell’incarico, la pertinenza delle prestazioni e la ragionevolezza del costo. L’art. 92, comma 1, c.p.c. consente di escludere le spese eccessive o superflue: il riferimento corretto è al codice di procedura civile, non all’art. 92 c.c.

La presunzione di onerosità dell’incarico

Il passaggio centrale dell’ordinanza è la distinzione fra pagamento e obbligazione. Il mandato si presume oneroso ex art. 1709 c.c.; pertanto, dal conferimento dell’incarico processuale al CTP è ragionevole inferire l’esistenza di un debito remuneratorio. La mancata determinazione preventiva dell’importo non impedisce che l’obbligazione esista. Se il compenso non è convenuto e non è determinabile secondo tariffe o usi, l’art. 2233 c.c. ne consente la determinazione giudiziale, con adeguatezza all’importanza dell’opera e al decoro della professione.

La presunzione non elimina l’interesse pratico della parte a documentare il rapporto. Lettera d’incarico, preventivo, accettazione, fattura o pro forma, relazione e indicazione delle attività permettono una liquidazione più aderente al caso concreto. Il principio delle Sezioni Unite evita che la parte vittoriosa sia costretta ad anticipare necessariamente il compenso per recuperarlo; non esonera dal rendere verificabile ciò che si chiede di porre a carico del soccombente.

Gratuità della prestazione ed estinzione del debito

Alla controparte è riconosciuta la possibilità di provare la gratuità della prestazione o l’estinzione del debito. Può assumere rilievo, ad esempio, un incarico espressamente gratuito, una rinuncia al compenso, un pagamento già effettuato e non più dovuto, una transazione o altra causa estintiva. La contestazione non può risolversi nella mera affermazione che non esiste una fattura quietanzata: dopo l’ordinanza n. 24699/2026, l’assenza di prova del pagamento non vale, da sola, a escludere la spesa processuale. Essa può però incidere sulla precisione della quantificazione e rendere opportuna una liquidazione secondo parametri professionali.

La liquidazione d’ufficio delle spese processuali

La qualificazione del costo del CTP processuale come spesa di lite comporta la sua regolazione d’ufficio, senza necessità di una domanda risarcitoria autonoma e senza che l’avvenuto pagamento costituisca un presupposto indispensabile.

La liquidazione resta soggetta al contraddittorio e al controllo giudiziale sulla pertinenza dell’attività, sul collegamento con il processo e sulla congruità dell’importo.

La prova dell’incarico e del compenso

Cass. civ., sez. III, ord. 2 marzo 2026, n. 4600, valorizza il carattere accessorio della documentazione delle spese processuali: i documenti dimostrativi delle spese, comprese quelle del CTP, non soggiacciono alle preclusioni istruttorie nel medesimo modo in cui vi soggiace la prova dei fatti costitutivi della domanda. Ciò non è un invito a differire il deposito. Una produzione tardiva che impedisca il contraddittorio può essere valutata alla luce dell’art. 88 c.p.c.; inoltre, il deposito tempestivo consente all’altra parte di formulare osservazioni su pertinenza, attività e importo e al giudice di decidere su basi complete.

La documentazione consigliabile comprende: lettera d’incarico con specificazione della funzione processuale; preventivo e relativa accettazione; fattura, nota pro forma o parcella; prova del pagamento, quando esistente; relazione tecnica; corrispondenza con il cliente e il difensore; verbali delle operazioni di CTU; osservazioni, note critiche e repliche del CTP. Nessun singolo documento è invariabilmente decisivo. Il quadro probatorio deve rendere apprezzabili incarico, attività, collegamento causale con la lite, utilità e congruità.

I poteri del giudice nella determinazione del costo

Se il costo è documentato, il giudice può rifondere l’importo richiesto, salvo il controllo previsto dall’art. 92, comma 1, c.p.c. su superfluità ed eccessività. La documentazione non sostituisce il vaglio giudiziale: una fattura può attestare una pretesa o un pagamento, ma non rende automaticamente necessario un incarico duplicativo, estraneo al thema decidendum o sproporzionato alle attività svolte. Il criterio di causalità opera anche qui: sono rimborsabili le spese che la parte vittoriosa abbia ragionevolmente sostenuto per tutelare la propria posizione, non quelle prive di concreta utilità difensiva.

Se l’importo non è documentato, la liquidazione resta possibile d’ufficio. Il giudice può fare riferimento alle tariffe professionali applicabili e, ove occorra in via analogica, al D.M. 30 maggio 2002 sui compensi degli ausiliari del giudice. Il richiamo non crea un’equivalenza tra CTP e ausiliario giudiziario: è un criterio di stima per colmare l’assenza di una quantificazione documentalmente definita, da adattare alla disciplina professionale, alla prestazione eseguita e al principio di congruità.

La distinzione rispetto alla perizia stragiudiziale

Diversa è la perizia commissionata fuori dal processo per accertare un danno, ricostruire una dinamica, valutare un bene, predisporre una contestazione o tentare una definizione della vicenda. Essa non è, per la sola qualifica del professionista, una spesa processuale. È una possibile voce di danno emergente ai sensi dell’art. 1223 c.c.; richiede quindi una domanda, un’allegazione tempestiva e una prova coerente con l’ordinaria scansione processuale. Il suo recupero dipende dal nesso causale con l’illecito o l’inadempimento e dalla necessità o utilità della spesa, apprezzata ex ante, non dall’esito ex post dell’iniziativa.

Incarichi ibridi e criterio funzionale

Gli incarichi ibridi richiedono particolare cautela. Può accadere che un tecnico intervenga prima della causa per accertamenti e interlocuzioni, e prosegua poi come CTP nelle operazioni di CTU. Il discrimine non è soltanto la qualifica del professionista, né la data di una fattura complessiva, ma funzione e collocazione dell’attività. Devono essere distinti, per quanto possibile, periodi, prestazioni, compensi e documenti: sopralluoghi e stime precontenziose; attività di supporto alla redazione dell’atto; partecipazione a CTU, osservazioni e repliche.

Una rendicontazione analitica evita duplicazioni e consente di applicare il regime corretto: spesa di lite per la componente propriamente processuale; danno emergente, con domanda e prova, per la componente stragiudiziale. In mancanza di separazione, il giudice dovrà valutare prudentemente il materiale disponibile; per il difensore, tuttavia, l’opacità dell’incarico è un rischio evitabile e non un vantaggio tattico.

Domanda, allegazione e prova del danno emergente

Quando si deduce un esborso stragiudiziale già effettuato, vanno provati pagamento ed entità, oltre alla necessità/utilità della perizia. Se il compenso non è ancora pagato, il danno può consistere nell’insorgenza dell’obbligazione: occorre allora provare il debito assunto oppure, secondo l’impostazione della domanda, la necessità e utilità della spesa futura. La distinzione protegge il contraddittorio e impedisce di far transitare nella nota spese una voce risarcitoria mai allegata come danno.

In termini coerenti, la giurisprudenza richiamata sul costo della consulenza stragiudiziale — Cass. civ., sez. III, 31 maggio 2026, n. 17104; 14 luglio 2026, n. 23156; 15 giugno 2026, n. 19975; 1 maggio 2026, n. 12253; Cass. civ., Sez. Un., 10 luglio 2017, n. 16990; Cass. civ., sez. III, 11 maggio 2022, n. 14982; 2 agosto 2022, n. 23952 — va letta alla luce della diversa funzione dell’attività. Non è sufficiente nominare il documento “perizia” o affidarlo a un tecnico che sarà poi CTP: occorre stabilire se la prestazione sia stata resa per la fase stragiudiziale o per la difesa nel processo.

Indicazioni operative per la parte e il difensore

È opportuno conservare la lettera d’incarico, il preventivo o accordo sul compenso, la fattura o notula, la prova del pagamento e la documentazione utile a dimostrare necessità e utilità dell’attività tecnica.

  • Qualificare fin dall’inizio l’incarico: indicare se il tecnico opera per una fase stragiudiziale, per il giudizio o per entrambe.
  • Formalizzare l’incarico scritto e descrivere oggetto, attività, compenso o criterio di determinazione; acquisire accettazione e, se disponibile, preventivo.
  • Per il CTP processuale, depositare tempestivamente documenti e note: la non soggezione alle ordinarie preclusioni non giustifica produzioni che comprimano il contraddittorio.
  • Conservare e produrre relazione, verbali CTU, osservazioni, repliche e corrispondenza idonee a dimostrare l’attività effettiva e la sua utilità difensiva.
  • Allegare fattura, pro forma o parcella e prova del pagamento quando disponibili; il pagamento non è condizione della rifusione, ma rafforza la precisione della richiesta.
  • Nella nota spese distinguere chiaramente compenso processuale e costo della perizia stragiudiziale; non cumulare indistintamente le due voci.
  • Per la perizia stragiudiziale, formulare espressa domanda di danno e allegare nesso causale, necessità/utilità ex ante, importo e, se dedotto, pagamento o obbligazione.
  • Prepararsi alle contestazioni su gratuità, estinzione, duplicazione, estraneità al thema decidendum, superfluità ed eccessività.
  • Chiedere una liquidazione congrua e proporzionata; non presumere che ogni importo fatturato sia trasferibile al soccombente.
  • Negli incarichi ibridi, richiedere al tecnico rendicontazioni separate per attività, tempi, documenti e compensi.

Ricadute nei principali settori del contenzioso

Nella responsabilità civile, e in particolare nei sinistri stradali, la distinzione evita di confondere il tecnico che assiste nella ricostruzione preliminare del danno con quello che partecipa alla CTU giudiziale. Nella responsabilità sanitaria, cartelle cliniche, nesso causale e quantificazione delle conseguenze richiedono spesso competenze specialistiche: l’attività nella CTU rientra nelle spese di lite, mentre la valutazione medico-legale anteriore alla causa deve essere dedotta come danno, se ne ricorrono i presupposti.

Nelle controversie edilizie e immobiliari il problema è frequente per accertamenti su vizi, difformità, infiltrazioni e stime. In ambito bancario e societario, l’analisi di conti, flussi finanziari, bilanci o valutazioni d’azienda può articolarsi in una fase precontenziosa e in una processuale, con necessità di separare l’oggetto degli incarichi. Nel lavoro e nella previdenza, la regola va adattata alle discipline speciali e al concreto esito del giudizio, fermo il principio che la spesa tecnica processuale non è automaticamente dovuta né subordinata, in quanto tale, alla quietanza del compenso.

In ogni settore, soccombenza e causalità restano coordinate complementari. La parte parzialmente vittoriosa, il concorso colposo, la reciproca soccombenza, le compensazioni consentite dalla legge e le specificità del rito possono incidere sulla regolazione finale. L’ordinanza non autorizza a isolare il costo del CTP dal complessivo governo delle spese, né a trascurare la concreta incidenza dell’attività tecnica sulla lite.

Limiti della pronuncia

La decisione delle Sezioni Unite ha confini netti. Non equipara ogni attività tecnica extraprocessuale a una spesa di lite; non sottrae il costo del CTP al controllo di congruità, pertinenza e non superfluità; non elimina l’onere di provare il danno derivante dalla perizia stragiudiziale; non rende irrilevante la corretta allegazione della fase e della funzione dell’incarico. Essa risolve il problema del pagamento come presupposto della rifusione della spesa processuale, non sostituisce le regole del danno emergente né rende indifferente la documentazione dell’attività.

La corretta applicazione richiede inoltre di non trasformare la presunzione di onerosità in una presunzione di importo. Il conferimento dell’incarico consente di ritenere esistente l’obbligazione remuneratoria; l’ammontare deve invece essere verificato o liquidato secondo criteri oggettivi. La funzione nomofilattica dell’ordinanza si esprime proprio nella separazione dei piani: esistenza del debito, qualificazione della voce, quantificazione e opponibilità al soccombente.

Consulenza processuale e consulenza stragiudiziale a confronto

ProfiloCTP nominato nel processoPerizia stragiudiziale
NaturaSpesa processuale; allegazione difensiva tecnica.Possibile danno emergente ex art. 1223 c.c.
FonteArtt. 91 e 92 c.p.c.; art. 75 disp. att. c.p.c.Art. 1223 c.c. e regole della responsabilità/inadempimento.
Iniziativa del giudiceRegolazione officiosa delle spese.Nessuna liquidazione officiosa come spesa di lite.
DomandaNon serve una domanda risarcitoria specifica.Necessaria domanda della voce di danno.
Prova del pagamentoNon necessaria come presupposto della rifusione.Necessaria se si allega esborso già effettuato.
Prova dell’obbligazionePresunta dal conferimento dell’incarico oneroso, salva prova contraria.Da allegare e provare se si deduce debito non ancora pagato.
Controllo necessità/congruitàCausalità; superfluità/eccessività ex art. 92, comma 1, c.p.c.Necessità/utilità ex ante, nesso causale, entità del danno.
Criteri di liquidazioneImporto documentato o tariffe; in via analogica D.M. 30 maggio 2002.Prova del danno e criteri risarcitori pertinenti.
Documentazione raccomandataIncarico, attività CTU, note/osservazioni, parcella o pro forma.Incarico, relazione, preventivo, fattura, pagamento, causalità e utilità.

Conclusioni

Cass. civ., Sez. Un., ord. n. 24699/2026 restituisce coerenza alla disciplina del compenso del CTP nominato nel processo. Il pagamento non è sempre il fatto costitutivo del diritto alla rifusione: quando l’attività è processuale, rileva la spesa di lite e l’obbligazione remuneratoria derivante dall’incarico oneroso, soggetta a regolazione officiosa ai sensi dell’art. 91 c.p.c. Il giudice conserva il controllo su necessità, causalità e congruità, e la controparte può offrire prova di gratuità o estinzione.

Il discrimine operativo resta quindi tra regolazione delle spese processuali e risarcimento di una voce di danno. Nel primo caso non occorre una domanda risarcitoria né la prova della quietanza; nel secondo mutano domanda, allegazione e prova. La distinzione funzionale tra CTP nel processo e perizia stragiudiziale, insieme a una documentazione ordinata dell’incarico, consente di applicare il principio senza indebite estensioni e di prevenire contestazioni sulla recuperabilità del costo tecnico.

Fonti normative e giurisprudenziali

Normativa

Giurisprudenza

Cass. civ., sez. III, ord. 2 marzo 2026, n. 4600.

Cass. civ., sez. III, 6 luglio 2022, n. 21402; Cass. civ., sez. I, 7 febbraio 2006, n. 2605; Cass. civ., sez. lav., 12 dicembre 1985, n. 6283.

Cass. civ., sez. I, 25 marzo 2003, n. 4357; Cass. civ., sez. lav., 29 giugno 1985, n. 3897; Cass. civ., sez. lav., 19 ottobre 1977, n. 4475.

Cass. civ., sez. III, 31 maggio 2026, n. 17104; 14 luglio 2026, n. 23156; 15 giugno 2026, n. 19975; 1 maggio 2026, n. 12253.

Cass. civ., Sez. Un., 10 luglio 2017, n. 16990; Cass. civ., sez. III, 11 maggio 2022, n. 14982; 2 agosto 2022, n. 23952.

Fonti istituzionali

Approfondimenti editoriali

Il costo del consulente nominato nel processo segue il regime delle spese processuali; la perizia stragiudiziale segue invece le regole della domanda e della prova del danno emergente. In entrambi i casi, una documentazione ordinata consente di distinguere funzione, attività, obbligazione e importo.

Avvertenza

Il contributo ha finalità esclusivamente informative e non costituisce consulenza né parere legale. Normativa, contratto collettivo, fonti e circostanze devono essere verificati rispetto al caso concreto e al momento della consultazione.