Con la sentenza n. 23486 del 18 luglio 2026, le Sezioni Unite hanno precisato gli effetti della pronuncia costituzionale sull’art. 6 della legge n. 604/1966 quando il lavoratore, alla ricezione del licenziamento o durante il termine per impugnarlo, si trovi in una condizione di incapacità naturale.

La disciplina ordinaria

In via generale, il licenziamento deve essere impugnato entro sessanta giorni dalla comunicazione scritta. L’impugnazione deve poi essere seguita dal deposito del ricorso o dalla comunicazione della richiesta di conciliazione o arbitrato.

Il caso riguardava una lavoratrice che aveva agito oltre sessanta giorni deducendo di non avere potuto acquisire consapevolezza dell’atto per le proprie condizioni di salute.

Il principio delle Sezioni Unite

La Corte, richiamando la sentenza n. 111/2025 della Corte costituzionale, ha escluso in questa specifica situazione l’onere della preventiva impugnazione, anche stragiudiziale, entro sessanta giorni.

Resta il termine complessivo di duecentoquaranta giorni dalla ricezione, entro il quale deve essere depositato il ricorso, anche cautelare, o comunicata la richiesta di conciliazione o arbitrato.

L’incapacità deve essere accertata

La regola non opera per una generica difficoltà personale. La scheda ufficiale fa riferimento a una condizione di incapacità di intendere o di volere presente alla ricezione o durante il termine ordinario e oggetto di accertamento processuale.

Indicazioni operative

  • conservare comunicazione e prova della ricezione;
  • raccogliere la documentazione sanitaria pertinente;
  • verificare la collocazione temporale della condizione;
  • considerare il limite di duecentoquaranta giorni;
  • valutare senza ritardo la forma di impugnazione.

La pronuncia tutela il lavoratore incolpevolmente incapace senza eliminare ogni limite temporale: restano decisivi il termine di duecentoquaranta giorni e la prova della condizione dedotta.

Avvertenza

Il contributo ha finalità esclusivamente informative, si riferisce alla normativa indicata e non costituisce consulenza né parere legale. La disciplina applicabile e le fonti devono essere verificate rispetto al caso concreto e al momento della consultazione.