In sintesi
La chiusura di un punto vendita può giustificare un licenziamento per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’art. 3 della L. n. 604/1966, ma non rende automaticamente legittimo il recesso.
Il datore di lavoro deve dimostrare:
- che la chiusura o la riorganizzazione sia effettiva e non meramente pretestuosa;
- che la posizione occupata dal lavoratore sia realmente soppressa;
- che esista un collegamento concreto tra la scelta organizzativa e il licenziamento;
- che non sia possibile ricollocare utilmente il dipendente in un’altra posizione disponibile, secondo il cosiddetto obbligo di repêchage;
- che non si sia verificato, in realtà, un trasferimento d’azienda o di ramo d’azienda ai sensi dell’art. 2112 c.c.
Particolare attenzione deve essere prestata quando, poco prima o poco dopo la chiusura, viene aperto un altro negozio con lo stesso marchio, la stessa attività o una struttura organizzativa sostanzialmente analoga.
Quando il licenziamento è legittimo e quando non lo è
La chiusura del negozio giustifica il licenziamento?
L’art. 3 della L. n. 604/1966 stabilisce che il licenziamento per giustificato motivo con preavviso è determinato, tra l’altro, da ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al suo regolare funzionamento. La cessazione definitiva di un punto vendita può quindi astrattamente rientrare in questa categoria. Non è tuttavia sufficiente che la lettera di licenziamento riporti formule quali “chiusura del negozio”, “riorganizzazione aziendale” o “soppressione della posizione”.
La Corte di Cassazione ha chiarito che resta fermo il controllo sull’effettività e sulla non pretestuosità della ragione concretamente addotta dall’imprenditore. Se la ragione non sussiste, il recesso può essere dichiarato illegittimo. Deve inoltre esistere un nesso causale tra la riorganizzazione accertata e il lavoratore colpito dal recesso.
Cosa deve provare il datore di lavoro
In un eventuale giudizio, il datore di lavoro non deve necessariamente dimostrare che la scelta imprenditoriale fosse la migliore possibile: il giudice non può sostituirsi all’imprenditore nelle valutazioni economiche e organizzative. Deve però provare:
- l’effettività della riorganizzazione e la reale soppressione della posizione;
- il nesso causale tra la riorganizzazione e il lavoratore licenziato;
- il rispetto dell’obbligo di repêchage;
- l’assenza di elementi che facciano emergere una diversa operazione, come il trasferimento dell’attività a un’altra società.
Il semplice cambio della ragione sociale, del soggetto che gestisce il negozio o dell’indirizzo dell’attività non consente, da solo, di concludere per la legittimità del recesso. Occorre ricostruire ciò che è realmente accaduto sul piano economico e organizzativo.
| Elemento | Legittimità più probabile | Illegittimità più probabile |
|---|---|---|
| Chiusura del punto vendita | Definitiva, documentata, economicamente giustificata | Formale, contestuale all’apertura di un nuovo negozio dello stesso marchio |
| Soppressione della posizione | Effettiva, senza copertura analoga altrove | Seguita da assunzione di personale con mansioni equivalenti |
| Repêchage | Impossibilità concretamente dimostrata dal datore | Affermazione generica; assunzioni contestuali non valutate |
| Trasferimento d’azienda | Cessazione effettiva dell’attività organizzata | Continuità di attività, marchio, beni o personale con altro soggetto |
| Preavviso | Corrisposto o indennità sostitutiva pagata | Effetto immediato senza indennità sostitutiva |
| Procedura art. 7 L. n. 604/1966 | Rispettata ove applicabile | Omessa nei casi in cui è obbligatoria |
La procedura preventiva: quando è obbligatoria?
Prima di intimare il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, il datore di lavoro è tenuto, in determinati casi, a esperire una procedura preventiva dinanzi all’Ispettorato Territoriale del Lavoro, disciplinata dall’art. 7 della L. n. 604/1966.
Quando si applica la procedura
La procedura è obbligatoria per i datori di lavoro che possiedono i requisiti dimensionali dell’art. 18, ottavo comma, della L. n. 300/1970 — in sostanza, quelli che occupano più di quindici dipendenti nell’unità produttiva o più di sessanta complessivamente — quando intendono procedere al licenziamento per giustificato motivo oggettivo. Il datore deve comunicare per iscritto all’ITL l’intenzione di procedere al licenziamento indicandone i motivi. L’ITL trasmette la convocazione entro sette giorni dalla ricezione; l’incontro si svolge davanti alla commissione provinciale di conciliazione. La procedura si conclude entro venti giorni dalla convocazione. Il mancato accordo non preclude il licenziamento, ma il comportamento complessivo delle parti è valutato dal giudice anche ai fini della determinazione dell’eventuale indennità.
Quando non si applica
Per i lavoratori assunti a tempo indeterminato dal 7 marzo 2015 in poi, ai quali si applica il D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 23, la procedura preventiva non è richiesta: l’art. 3, comma 3, del decreto esclude espressamente l’applicazione dell’art. 7 della L. n. 604/1966 a tali rapporti.
Apertura di un nuovo negozio con lo stesso marchio
Una delle situazioni più delicate si verifica quando, contestualmente alla chiusura di un punto vendita, viene aperto nelle vicinanze un nuovo negozio con lo stesso marchio, la medesima tipologia di prodotti, arredi o beni provenienti dal precedente esercizio, parte degli stessi dipendenti, rivolto alla medesima clientela e gestito formalmente da un’altra società.
La coincidenza del marchio non dimostra, da sola, l’esistenza di un trasferimento d’azienda. Può però rappresentare un elemento rilevante, soprattutto quando si accompagna a ulteriori indici di continuità. La valutazione deve riguardare il complesso delle circostanze di fatto che caratterizzano l’operazione, senza fermarsi ad alcun elemento isolato. Deve quindi essere verificato se l’attività sia realmente cessata oppure sia proseguita mediante un diverso soggetto giuridico.
Quando può esserci un trasferimento d’azienda
Ai sensi dell’art. 2112 c.c., il trasferimento d’azienda ricorre quando cambia il titolare di un’attività economica organizzata, preesistente al trasferimento e capace di conservare la propria identità. La disposizione si applica anche al trasferimento di parte dell’azienda, purché si tratti di un’articolazione funzionalmente autonoma di un’attività economica organizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del trasferimento.
L’accertamento non dipende dall’esistenza di un contratto diretto tra cedente e cessionario. Secondo l’orientamento della Cassazione, occorre verificare la cessione di un complesso di beni dotato di propria autonomia organizzativa ed economica, funzionale allo svolgimento di un’attività. La preesistenza dell’autonomia funzionale al momento dello scorporo è un elemento costitutivo: il ramo deve essere già idoneo a perseguire uno scopo produttivo con i propri mezzi funzionali e organizzativi, senza necessità di significative integrazioni da parte del cessionario.
Indici rilevanti per l’accertamento
La giurisprudenza italiana ed europea considera una serie di elementi da valutare nel loro complesso:
- tipo di impresa o di stabilimento;
- cessione o meno di elementi materiali, attrezzature e merci, e loro valore;
- riassunzione della parte più rilevante del personale da parte del nuovo imprenditore;
- trasferimento della clientela e dell’avviamento commerciale;
- grado di somiglianza delle attività esercitate prima e dopo la cessione;
- durata di un’eventuale sospensione dell’attività;
- prossimità geografica tra i due esercizi;
- utilizzo dello stesso marchio o della stessa rete commerciale;
- rapporti societari, familiari o gestionali tra cedente e cessionaria;
- medesima sede legale o coincidenza degli organi amministrativi;
- operazioni infragruppo intercorse nel periodo antecedente.
Ai fini del trasferimento è necessario il concorso di due requisiti: uno oggettivo, rappresentato dalla continuità dell’azienda come entità economica organizzata, e uno soggettivo, consistente nella sostituzione dell’imprenditore.
Le conseguenze dell’art. 2112 c.c.
Quando viene accertato un trasferimento d’azienda, il rapporto di lavoro prosegue automaticamente con il cessionario e il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano. Cedente e cessionario sono obbligati in solido per i crediti che il lavoratore vantava al tempo del trasferimento.
Il trasferimento d’azienda non costituisce di per sé motivo di licenziamento. Il licenziamento intimato per ragioni connesse al trasferimento, o in vista di agevolarlo, è quindi illegittimo. Se un licenziamento anteriore al trasferimento viene annullato, il rapporto ripristinato si trasferisce in capo al cessionario, che subentra nei rapporti dell’azienda ceduta nello stato in cui si trovano.
La Cassazione ha inoltre precisato che, quando il licenziamento sia stato motivato con l’impossibilità di proseguire l’attività ma il trasferimento era già avvenuto, la ragione addotta risulta insussistente in fatto. Per i lavoratori assunti dopo il 7 marzo 2015 può quindi trovare applicazione la tutela reintegratoria attenuata di cui all’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 23/2015, come risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 128/2024.
L’obbligo di repêchage
Anche quando la chiusura del punto vendita sia effettiva e non vi sia un trasferimento d’azienda, il datore di lavoro deve verificare la possibilità di ricollocare il dipendente prima di procedere al recesso. Questo dovere è comunemente indicato come obbligo di repêchage.
Il datore deve provare non solo che, al momento del licenziamento, non esistessero posizioni assimilabili a quella soppressa, ma anche di avere prospettato al dipendente, senza ottenerne il consenso, un possibile reimpiego in mansioni inferiori rientranti nel suo bagaglio professionale. L’onere della prova grava interamente sul datore: non è il lavoratore a dover indicare le posizioni disponibili, pur potendo allegare indizi concreti come assunzioni effettuate nel periodo prossimo al recesso.
Il repêchage in mansioni inferiori incontra il limite della compatibilità con il bagaglio professionale posseduto dal lavoratore al momento del licenziamento e non comprende posizioni che richiedano una specifica formazione o riqualificazione a carico del datore.
La nuova apertura deve essere considerata nel repêchage?
Quando il nuovo negozio appartiene allo stesso datore di lavoro, le posizioni disponibili presso quella sede devono essere normalmente considerate ai fini del repêchage. La questione è più complessa se il nuovo esercizio è formalmente gestito da una società diversa.
La mera appartenenza allo stesso marchio commerciale non estende automaticamente l’obbligo alla seconda società. Occorre però verificare se vi sia stato un trasferimento d’azienda, se le società costituiscano nella concreta gestione dei rapporti un unico centro di imputazione, se esistano forme di codatorialità o se la separazione societaria sia soltanto formale.
È sufficiente dichiarare che non esistono altri posti?
Una formula generica nella lettera di licenziamento non equivale alla prova dell’adempimento. In giudizio il datore deve poter ricostruire la struttura aziendale esistente al momento del recesso, le posizioni disponibili, le eventuali assunzioni successive, le ragioni per cui il lavoratore non poteva essere impiegato diversamente e le alternative concretamente esaminate.
La prova dell’impossibilità di ricollocazione può fondarsi anche su presunzioni, come la stabile occupazione di tutti i posti e l’assenza di nuove assunzioni per un congruo periodo. Se il datore non ha offerto posizioni inferiori disponibili, non può attribuire rilievo alla mancata preventiva dichiarazione di disponibilità del lavoratore.
Licenziamento immediato e diritto al preavviso
Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo è normalmente soggetto al preavviso previsto dal contratto collettivo applicato e dal livello di inquadramento. Il datore può comunicare la cessazione immediata del rapporto, ma deve normalmente corrispondere l’indennità sostitutiva del preavviso, calcolata sulla retribuzione globale di fatto.
L’effetto immediato non rende da solo invalido il licenziamento. Occorre tuttavia controllare che l’indennità risulti effettivamente corrisposta, che l’importo sia calcolato in base al contratto collettivo applicato e che siano inclusi tutti gli elementi della retribuzione globale di fatto. La durata varia in funzione dell’anzianità di servizio e della qualifica e deve essere verificata sul CCNL di riferimento.
Quali tutele si applicano ai lavoratori assunti dopo il 7 marzo 2015
Per i lavoratori assunti a tempo indeterminato dal 7 marzo 2015 trova applicazione il D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 23. Quando viene accertata l’insussistenza del giustificato motivo oggettivo, la tutela è normalmente indennitaria.
L’art. 3, comma 1, prevede, nei casi in cui non ricorrano gli estremi del GMO, un’indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale compresa tra sei e trentasei mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR.
Criteri per la quantificazione dell’indennità
Con la sentenza n. 194 dell’8 novembre 2018, la Corte costituzionale ha eliminato il meccanismo automatico basato sulla sola anzianità. Il giudice determina l’indennità considerando l’anzianità di servizio insieme al numero dei dipendenti, alle dimensioni dell’attività economica, al comportamento e alle condizioni delle parti e agli altri elementi rilevanti nel caso concreto.
Per i datori che non raggiungono le soglie dimensionali dell’art. 18 dello Statuto dei lavoratori, l’art. 9 del D.Lgs. n. 23/2015 prevede il dimezzamento dell’indennità. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 118/2025, ha eliminato l’originario tetto massimo autonomo di sei mensilità; per effetto del dimezzamento dell’intervallo ordinario, la misura può quindi arrivare fino a diciotto mensilità.
Quando può essere disposta la reintegrazione
Con la sentenza n. 128 del 16 luglio 2024, la Corte costituzionale ha esteso la tutela dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 23/2015 alle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo nelle quali sia direttamente dimostrata in giudizio l’insussistenza del fatto materiale allegato dal datore, restando estranea la valutazione sul ricollocamento del lavoratore.
La reintegrazione attenuata può quindi operare quando sia direttamente dimostrata l’insussistenza del fatto materiale posto a fondamento del licenziamento: ad esempio, se la chiusura indicata nella lettera non è avvenuta o se la medesima attività è proseguita senza una reale soppressione organizzativa.
La sola violazione dell’obbligo di repêchage non integra invece l’insussistenza del fatto materiale rilevante per la reintegrazione e attiva la tutela indennitaria. La tutela reintegratoria resta inoltre condizionata al requisito dimensionale dell’art. 18, commi 8 e 9, dello Statuto dei lavoratori; in sua assenza opera la tutela indennitaria.
Entro quanto tempo deve essere impugnato il licenziamento?
Ai sensi dell’art. 6 della L. n. 604/1966, il licenziamento deve essere impugnato, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione scritta. L’impugnazione può avvenire con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore, compresa una raccomandata, una PEC o la comunicazione trasmessa dall’organizzazione sindacale o dal difensore.
L’impugnazione stragiudiziale è inefficace se non è seguita, entro i successivi centottanta giorni, dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro oppure dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato. Il secondo termine decorre dalla trasmissione dell’atto scritto di impugnazione. Le trattative con il datore non sospendono né interrompono il termine.
Il termine concreto si calcola dalla data in cui la lettera è stata effettivamente ricevuta, non necessariamente dalla data stampata sul documento. Se l’ultimo giorno è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno successivo non festivo. Sul tema del termine di impugnazione si veda anche l’analisi sulle Sezioni Unite e l’incapacità naturale del lavoratore.
Quali documenti deve conservare il lavoratore?
Documenti sul rapporto di lavoro
- lettera di licenziamento e prova della data di ricezione;
- contratto di assunzione e successive modifiche;
- ultime buste paga, cedolini e certificazioni uniche;
- turni, planning e registri delle presenze;
- documentazione su ferie, permessi e straordinari non compensati;
- prospetto delle competenze di fine rapporto, compreso il TFR.
Documenti sulla struttura aziendale
- organigrammi e indicazioni sugli altri punti vendita;
- comunicazioni aziendali sulla chiusura e sulla riorganizzazione;
- annunci di ricerca di personale pubblicati nel periodo prossimo al licenziamento;
- informazioni legittimamente acquisite sul passaggio di colleghi al nuovo esercizio;
- visure camerali storiche delle società coinvolte.
Documenti sulla nuova apertura
- fotografie e materiale pubblicitario relativo al nuovo punto vendita;
- comunicazioni sul trasferimento di merci o arredi;
- messaggi, e-mail e comunicazioni interne ricevuti durante la fase di transizione.
Le prove relative al nuovo esercizio devono essere raccolte lecitamente, utilizzando documenti già nella disponibilità del lavoratore o informazioni pubblicamente accessibili.
Domande frequenti
Le risposte essenziali.
La chiusura di un punto vendita rende sempre legittimo il licenziamento?
No. La chiusura può costituire un giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’art. 3 della L. n. 604/1966, ma il datore deve dimostrarne l’effettività, il nesso causale con la posizione soppressa e l’impossibilità di ricollocare il lavoratore.
Se apre un altro negozio con lo stesso marchio esiste automaticamente un trasferimento d’azienda?
No. Il marchio è un possibile indice di continuità, ma il giudice deve valutare il complesso delle circostanze di fatto, tra cui il passaggio dell’organizzazione, dei beni, del personale e della clientela.
Il datore deve offrire anche mansioni inferiori?
Sì, nell’ambito delle mansioni compatibili con il bagaglio professionale del lavoratore, a prescindere dal livello di inquadramento, a condizione che non richiedano una specifica formazione. Il rifiuto del lavoratore non rileva se non vi è stata un’offerta concreta.
Il lavoratore deve indicare i posti nei quali avrebbe potuto essere ricollocato?
No. L’onere di provare l’impossibilità del repêchage grava interamente sul datore di lavoro. Il lavoratore può comunque allegare indizi concreti, come successive assunzioni o posti vacanti di cui sia a conoscenza.
Un licenziamento con effetto immediato è sempre illegittimo?
No. Nel licenziamento per giustificato motivo oggettivo, l’interruzione immediata comporta normalmente il diritto all’indennità sostitutiva del preavviso, da calcolare secondo il contratto collettivo applicabile. Il recesso in sé non è invalido.
La procedura art. 7 L. n. 604/1966 è sempre obbligatoria?
No. È richiesta per i datori con più di quindici dipendenti nell’unità produttiva o più di sessanta complessivamente. Non si applica ai rapporti soggetti al D.Lgs. n. 23/2015.
Quanto tempo c’è per contestare il licenziamento?
L’impugnazione scritta deve essere trasmessa entro 60 giorni dalla ricezione della lettera. Nei successivi 180 giorni deve essere depositato il ricorso o comunicata la richiesta di conciliazione o arbitrato.
Con quale indennità viene tutelato il lavoratore assunto dopo il 7 marzo 2015?
In caso di accertata illegittimità senza insussistenza del fatto materiale, il giudice riconosce un’indennità tra 6 e 36 mensilità, dimezzata per i datori minori, determinata secondo i criteri stabiliti da Corte cost. n. 194/2018. Se invece il fatto organizzativo è direttamente insussistente, può trovare applicazione la tutela reintegratoria attenuata ai sensi di Corte cost. n. 128/2024.
Conclusioni
La chiusura di un punto vendita non rappresenta un’automatica autorizzazione al licenziamento. Prima di valutare la legittimità del recesso è necessario verificare se l’attività sia realmente cessata, se la posizione sia stata effettivamente soppressa, se esistessero possibilità di ricollocazione, se siano state effettuate nuove assunzioni, se l’attività sia proseguita attraverso un altro soggetto, se ricorrano gli elementi di un trasferimento d’azienda, se siano stati rispettati il preavviso e la procedura preventiva ove obbligatoria e quale regime di tutela sia applicabile.
La tempestività è essenziale: il termine di sessanta giorni per l’impugnazione decorre dalla ricezione della lettera e non viene sospeso dall’esistenza di trattative.
Fonti normative e giurisprudenziali
Riferimenti.
- L. 15 luglio 1966, n. 604, artt. 3, 6 e 7 ↗
- Codice civile, art. 2112 ↗
- D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 23, artt. 3 e 9 ↗
- Corte costituzionale, sentenza n. 194/2018 ↗
- Corte costituzionale, sentenza n. 128/2024 ↗
- Corte costituzionale, sentenza n. 118/2025 ↗
- Cass. civ., Sez. lav., 27 giugno 2025, n. 17364 — effettività del GMO, nesso causale e controllo giudiziale sulla non pretestuosità della scelta organizzativa.
- Cass. civ., Sez. lav., ord. 31 ottobre 2025, n. 28834 — elementi per l’accertamento del trasferimento d’azienda; autonomia funzionale del ramo ceduto.
- Cass. civ., Sez. lav., ord. 26 giugno 2026, n. 21913 — requisiti oggettivo e soggettivo del trasferimento d’azienda.
- Cass. civ., Sez. lav., sent. 31 gennaio 2025, nn. 2301 e 2348 — licenziamento anteriore al trasferimento: subingresso del cessionario nel rapporto ripristinato.
- Cass. civ., Sez. lav., ord. 3 aprile 2025, n. 8856 — GMO insussistente in caso di trasferimento già avvenuto e tutela reintegratoria attenuata.
- Cass. civ., Sez. lav., ord. 20 gennaio 2025, n. 1364 — onere probatorio del repêchage sul datore e professionalità complessiva.
- Cass. civ., Sez. lav., ord. 24 dicembre 2024, n. 34415 — repêchage in mansioni inferiori e obbligo di offerta preventiva.
- Cass. civ., Sez. lav., ord. 7 gennaio 2026, n. 339 — obbligo di prospettare mansioni inferiori compatibili.
- C. App. Bari, Sez. lav., 2 aprile 2021, n. 679 — trasferimento d’azienda e continuità dell’attività.
Il presente contributo ha finalità informativa e non sostituisce l’esame della singola vicenda e della relativa documentazione. Per una valutazione del caso specifico è necessario rivolgersi a un professionista.